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Redazione NEC

Dopo una lunga attesa, arriva finalmente il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
Con delibera ufficiale del 24 ottobre è stato reso obbligatorio dal 9 novembre l’uso del documento per partecipare alle gare di appalto. Il FVOE consente alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.
Le principali novità rispetto al sistema Avcpass, ora dismesso, sono tre: la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione; il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà istituito l’elenco degli operatori economici già verificati che permetterà alla stazione appaltante che si sta aggiudicando una gara, di osservare se un determinato operatore economico sia già stato verificato in una precedente gara.

I dati osservabili con il FVOE

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia; il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno. Il documento contiene tutti i dati necessari per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.

I controlli

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico può essere utilizzato anche per effettuare controlli come la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il controllo della dichiarazione del subappaltatore che attesta l’assenza dei motivi di esclusione, il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice, il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari, il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

Le funzioni

Tra le più importanti funzioni, il FVOE consente il riuso dei documenti presenti nello stesso, per la partecipazione a più procedure di affidamento. inoltre consente alle stazioni appaltanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a carico di questi ultimi;

La validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, se non diversamente indicato.

Come si usa

La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento. Quest’ultimo dovrà indicare il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti. L’operatore che è stato scelto, dopo la registrazione al FVOE, dovrà indicare il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascerà successivamente un PASSOE (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l’obbligo per l’operatore di presentare le autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il PASSOE è uno strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti: consente infatti la corretta identificazione del concorrente e, qualora quest’ultimo si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti in quanto il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, con la conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine previsto.