Redazione NEC
Si avvicinano le scadenze per i proprietari di ville e abitazioni unifamiliari che hanno fatto in tempo ad aderire al Superbonus con il 110% di agevolazione. Il decreto Omnibus https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/10/23G00119/sg approvato in data 7 agosto dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU n.186 del 10.08.2023, nell’art. 24 ha prorogato al 31 dicembre 2023 la precedente scadenza del 30 settembre 2023.
Per rientrare nella proroga, bisogna aver effettuato almeno il 30 per cento dei lavori a progetto al 30 settembre 2022.
Per accedere, è necessario attestare il raggiungimento della quota del 30 per cento dei lavori seguendo le indicazioni ENEA. Questi, nello specifico, i documenti da inviare: dichiarazione del direttore dei lavori, basata su idonea documentazione probatoria (Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), che attesti lo stato del cantiere; rilievo fotografico della consistenza dei lavori; copia dell’invio di tale documentazione al committente e all’impresa tramite raccomandata o PEC al fine di ottenere l’attestazione della data certa sulla documentazione stessa e in particolare su quella fotografica.
È possibile rientrare nel rimborso del 110% anche nel caso in cui si fossero effettuati interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, ma solo se è stata presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.
Il Superbonus adesso
Per tutti gli altri casi, esistono ulteriori agevolazioni cui fare riferimento: è il caso, per esempio, del superbonus al 90 per cento, dedicato – nel 2023 – esclusivamente ai proprietari di immobili unifamiliari con un reddito familiare entro i 15.000 euro e richiedibile solo per la prima casa.
Chi non ha presentato la CILAS entro il 16 febbraio 2023 non ha diritto a sconto in fattura e cessione del credito, eccezione fatta per la ricostruzione nelle zone sismiche e per gli immobili danneggiati dagli eventi del 2022 nella Regione Marche.
Nel caso di condomini ed edifici fino a quattro unità immobiliari, di uso residenziale e appartenenti a un unico proprietario o in comproprietà, o nel caso di appartamenti all’interno di condomini vincolati per i quali non è possibile effettuare la coibentazione, il Superbonus prevede un’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Vi può aderire chi ha avuto l’approvazione della delibera che dà il via ai lavori entro il 24 novembre 2022 e con la CILAS presentata entro il 25 novembre. Oppure, nel caso in cui la delibera sia stata approvata entro il 18 novembre e la CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022.
Per tutti gli altri casi di unità immobiliari di questo tipo, il sostegno fiscale decresce in base al tempo impiegato a chiudere i lavori con il seguente iter: il 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, il 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e il 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
Remissione in bonis
È prevista inoltre la remissione in bonis per le omesse comunicazioni di cessione del credito con termine al 30 novembre.