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Nella quotidianità e nelle scelte che ogni operatore della filiera compie per rafforzare la propria professionalità e aumentare la sua efficacia sul mercato, sia essa un’azienda, un’impresa o un’attività professionale, si pone spesso delle domande. Molte di esse sono comuni, riguardano un’ampia platea e possono pertanto essere sistematizzate, diventando dei riferimenti, facili da consultare. E’ questa la funzione di questa sessione della piattaforma: un’integrazione utile ad articoli e ad opinioni nell’ambito di quell’azione prioritaria di approfondimento che caratterizza il Sistema delle Costruzioni del Veneto.

Vista l’entrata in vigore del decreto Sbloccacantieri (il 19 aprile scorso), posso subappaltare fino al 50% le opere oggetto di un contratto in corso il cui bando è stato pubblicato prima del 19 aprile 2019?

In termini generali, vale ricordare che le norme del decreto Sboccacantieri si applicano con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati dal 19 aprile 2019. Inoltre, con riferimento alla possibilità di subappaltare fino al 50% dell’importo complessivo del contratto, l’art. 105, comma 2 del Codice, nel testo novellato, prevede l’espressa indicazione nel bando di gara.

Con l’entrata in vigore dello Sbloccacantieri, l’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomale è una facoltà o un obbligo per le stazioni appaltanti?

A seguito delle modifiche che il decreto Sbloccantieri (D.L. n. 32/2019) ha apportato all’articolo 97, comma 8 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), le amministrazioni appaltanti hanno l’obbligo – per gli appalti inferiori alle soglie comunitarie e che non presentano carattere transfrontaliero – di prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Con l’entrata in vigore del decreto Sbloccacantieri quali sono le nuove soglie per il ricorso alla procedura negoziata?

Per gli appalti di lavori, il ricorso alla procedura negoziata senza bando diventa possibile solo nella fascia di importo compresa tra 40 mila e 200 mila euro, previa consultazione di almeno 3 operatori economici. Per i lavori sopra i 200 mila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, diventa obbligatorio il ricorso alla procedura aperta, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre che l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” e non ci siano meno di 10 offerte ammesse.

Ai fine dell’ottenimento dell’attestazione SOA qual è attualmente il periodo documentabile?

L’arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell’attestazione SOA è stato ampliato con l’entrata in vigore del decreto Sbloccacantieri (D.L. n. 32/2009) dal decennio ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Con l’entrata in vigore del decreto Sbloccacantieri il subappaltatore micro o piccola impresa può richiedere il pagamento diretto delle prestazioni eseguite in subappalto?

Il decreto Sbloccantieri ha rivisto il comma 13 dell’art. 105 del Codice che ora prevede il pagamento diretto in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o su richiesta del subappaltatore. Viene meno l’obbligo tout court di pagamento diretto da favore della microimpresa o della piccola impresa.