Redazione NEC
Gli Organismi della verifica della conformità hanno significative esperienze e competenze nel fornire servizi indipendenti di valutazione delle performance non finanziarie che sono alla base del reporting di sostenibilità. Tali Organismi operano nel pieno rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità al servizio delle imprese e sono già riconosciuti dalle istituzioni per le attività di verifica dei claim etici, ambientali e di sostenibilità per prodotti e servizi, per il calcolo e il controllo regolamentare delle emissioni di carbonio (come ad esempio le verifiche del sistema EU-ETS), per la valutazione dei rischi sociali nelle catene di fornitura, per le dichiarazioni ambientali (a fronte della normativa EMAS) e per la valutazione dei rischi e delle performance ambientali e relative alla salute e sicurezza. Affidarsi solo al mercato delle revisioni potrebbe mettere a repentaglio l’indipendenza dei revisori e determinare un aumento dei corrispettivi per le revisioni o dei corrispettivi inerenti all’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La Commissione intende inoltre garantire che tutti prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità autorizzate dagli Stati membri a rilasciare un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, inclusi i revisori legali, operino in condizioni di parità e la direttiva pone l’accento sull’importanza di uniformare le pratiche di attestazione e garantire un alto livello qualitativo dell’attestazione della conformità in tutta l’Unione Europea. Viene riconosciuta la particolarità della valutazione di conformità dei report di sostenibilità rispetto alla revisione contabile, e la necessità di qualificare in modo specifico gli operatori che si occupano dell’attività di assurance e a tale scopo, la Commissione, richiede agli Stati membri di garantire che i revisori legali che desiderano qualificarsi per attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità abbiano acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie attraverso tirocini e formazione continua. Competenze già possedute e verificate, nel contesto in cui operano, dagli Organismi della Valutazione della Conformità che le hanno maturate attraverso una consistente e pluriennale esperienza pratica e sul campo.
Uno degli elementi distintivi della rendicontazione di sostenibilità è costituito da una forte attenzione alla valutazione di carattere predittivo [Forward Looking] del livello di esposizione a rischi attuali e potenziali legati a questioni di sostenibilità che possono causare impatti avversi sull’organizzazione e sui suoi Stakeholder e deve contenere informazioni retrospettive e predittive su tutti gli aspetti e rischi relativi ai fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance.
Le priorità delle informazioni su cui concentrare attenzione e risorse è strettamente connessa con gli esiti dello Stakeholder engagement e dell’analisi sulla doppia materialità.
Chi ha l’obbligo della rendicontazione del rapporto di sostenibilità e quando?
- 2025 (su esercizio 2024): • tutte le imprese soggette alla Direttiva 2014/95 (NFRD) che superano il numero medio di 500 occupati nell’esercizio; • enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio
- 2026 (su esercizio 2025): • Grandi imprese che superano almeno 2 criteri su 3: il numero medio di 250 occupati nell’esercizio; oltre 40 milioni di euro di fatturato;più di 20 milioni di euro di attività totali. Imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a) punto ii)
- 2027 (su esercizio 2026): Piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE che sono enti di interesse pubblico quali definiti all’articolo 2, punto 1) lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della stessa; enti piccoli e non complessi, definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento UE n. 575/2013.