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Rubrica su risk e insurance management a cura di Filippo Bonazzi. All’interno di questa area vengono pubblicate informazioni finalizzate all’aggiornamento tematico aziendale in materia di gestione del rischio e assicurazioni nell’edilizia.

L’istituto del subappalto, per quanto utilizzato nella grande maggioranza dei cantieri, presenta diversi aspetti di una certa complessità. Tra questi senz’altro vanno annoverati i profili di rischio derivanti dal rapporto tra appaltatore, subappaltatore e committente.

PROFILI DI RISCHIO

I lavori edili subappaltati presentano rischi specifici per l’appaltatore:

  1. responsabilità civile per danni provocati dal subappaltatore a terzi; qualora il danneggiato non fosse risarcito integralmente dal responsabile potrebbe esperire un’azione risarcitoria verso l’appaltatore;
  2. responsabilità civile per infortuni sul lavoro subiti da dipendenti del subappaltatore; l’eventuale impossibilità del datore di lavoro di risarcire i soggetti interessati (azione di regresso di Inail o Inps, danno differenziale richiesto direttamente dal lavoratore) potrebbe esporre l’appaltatore all’obbligo di risarcire, in tutto o in parte, i medesimi soggetti;
  3. responsabilità civile dell’organismo di controllo dell’impresa appaltatrice (amministratori) per culpa in vigilando (es. inadeguata supervisione dei lavori) o in eligendo (es. affidamento di lavori complessi ad impresa subappaltatrice priva delle necessarie competenze o di adeguata organizzazione); 
  4. responsabilità penale qualora, a seguito di gravi lesioni alla persona (terzi o dipendenti del subappaltatore), si concretizzi una fattispecie di reato.

RIFLESSI ASSICURATIVI

Con riferimento ai diversi profili di rischio esistono le relative soluzioni assicurative:

  • Le richieste di risarcimento che dovessero pervenire all’appaltatore per danni a terzi provocati dal subappaltatore o per infortuni subiti da dipendenti del medesimo possono essere assicurate mediante apposita garanzia integrativa alla polizza RCT/RCO (garanzia “lavori affidati in subappalto”). L’eventuale sottoscrizione da parte del subappaltatore di analoga polizza RCT/RCO non può essere considerata del tutto esaustiva e sostitutiva della copertura di cui sopra, considerato il diritto di rivalsa dell’assicuratore che ha pagato il danno verso altri soggetti eventualmente corresponsabili (art. 1916 c.c.).
  • La RC degli amministratori dell’impresa appaltatrice può essere assicurata mediante apposita polizza D&O, benchè solitamente questo tipo di copertura escluda le conseguenze di danni a cose e persone.
  • Le spese legali di natura penale possono essere assicurate attraverso la polizza di Tutela legale (impresa e/o amministratori).

Per ulteriori approfondimenti: info@sirmitalia.com