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Redazione NEC

Dal primo gennaio scorso, per le imprese esecutrici di lavori privati di importo superiore a 516.000 euro ammessi ad usufruire dei cosiddetti “Bonus edilizi”, la Legge n. 51 del 2022 ha introdotto l’obbligo di possedere l’attestazione SOA.

La normativa prevede che dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, per poter ottenere il riconoscimento degli incentivi fiscali, è necessario rivolgersi ad imprese appaltatrici e subappaltatrici in possesso dell’Attestazione SOA, o che abbiano almeno sottoscritto un contratto con un Organismo di Attestazione finalizzato all’ottenimento della relativa certificazione.  Dal 1° luglio 2023, invece, i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese, appaltatrici e subappaltatrici, in possesso dell’occorrente attestazione SOA.

Attualmente né l’Agenzia delle Entrate né altre Istituzioni hanno fornito puntuali chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma, nonostante la delicatezza della materia.

Abbiamo chiesto a Pier Paolo Marson, Direttore Generale di ESNA SOA, una possibile interpretazione di alcune prescrizioni poste dalla normativa, che lasciano più di un dubbio a committenti, imprese e operatori del settore. “La prudenza è d’obbligo, in una materia così delicata” chiosa Pier Paolo Marson, ricordando che “un’interpretazione non rigorosa potrebbe costare molto cara ai committenti specie se si considera il rischio di disconoscimento da parte dall’Agenzia delle Entrate dei benefici fiscali attesi sugli interventi realizzati. Anche per questo motivo dei chiarimenti ufficiali sarebbero quanto prima necessari”.

Alcune domande flash: la necessità della SOA riguarda tutti i bonus fiscali?

Sì, come previsto dall’art.10 legge 51/2022 che richiama “gli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Esiste un limite di importo?

Si, la norma si applica ai soli lavori di importo superiore ai 516.000 euro. Tuttavia, non è chiaro se tale importo debba riferirsi al valore di contratto del singolo esecutore, oppure all’importo complessivo degli interventi agevolati. L’interpretazione più accreditata, seppure non vi siano pronunce ufficiali in merito, riferirebbe il limite dei 516.000 euro all’importo complessivo dei lavori oggetto di incentivo fiscale.

La norma si applica anche ai contraenti generali?

Sì, la norma non riporta alcuna precisazione in merito, per cui deve ritenersi applicabile anche ai cosiddetti general contractor, certamente quando eseguono – anche in parte – i lavori. Per completezza si segnala che sul punto vi sono differenti interpretazioni: alcuni ritengono non necessario il possesso dell’attestazione SOA in caso di general contractor che si limitano al solo coordinamento dell’attività realizzativa.

Se l’importo che determina la necessità della SOA è di 516.000 euro, tutti gli esecutori devono possederla, anche se eseguono lavori di importo inferiore?

Nel silenzio della norma, l’interpretazione più rigorosa pone la soglia oltre la quale scatterebbe l’obbligo di disporre dell’attestazione SOA all’importo di 150.000 euro per singola lavorazione, come previsto dalla normativa sui Lavori Pubblici che disciplina la qualificazione. Anche in questo caso, le possibili interpretazioni possono condurre a conclusioni diverse: ad esempio c’è chi sostiene che quando il singolo contratto oggetto di affidamento ha un valore inferiore a 516.000€ non è necessaria la qualificazione.

Cosa si intende per “occorrente” qualificazione?

Un’interpretazione prudenziale suggerirebbe all’impresa esecutrice di dotarsi di un’attestazione SOA adeguata, sia in termini di categorie di lavorazione che di importo, rispetto alla tipologia e all’ammontare dei lavori interessati dagli incentivi fiscali. Sull’argomento, tuttavia, vi sono diversi pareri: alcuni ritengono che sia sufficiente disporre semplicemente di un’attestazione SOA, indipendentemente dalle categorie di lavorazione o dalle classifiche riportate nel certificato sostenendo che lo spirito della norma non sia quello di replicare anche nei lavori privati il meccanismo pubblicistico, bensì di garantire la moralità, la professionalità e la capacità esecutiva dell’impresa.

Chi decide qual è la SOA adeguata?

Trattandosi di lavori privati, la decisione e l’onere di definire quale debba essere l’occorrente qualificazione spetta in primis al committente, che presumibilmente richiederà il supporto del progettista data la complessità della materia. Ad ogni modo, specie in caso di cessione del credito connesso ai bonus fiscali, altri soggetti della filiera potrebbero prudenzialmente imporre specifici vincoli.

I lavori in corso di esecuzione al 1 gennaio 2023 ricadono nell’ambito della norma?

Certo. La scansione temporale della norma prevede che l’impresa esecutrice dei lavori debba a tale data essere qualificata, o avere almeno stipulato un contratto con una SOA. Dal prossimo mese di luglio, invece, sarà indispensabile disporre dell’occorrente attestazione. Va tuttavia precisato che la normativa non si applica ai lavori già avviati e in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa (21 maggio 2022) e nemmeno ai contratti di appalto o subappalto sottoscritti in data certa anteriore.