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Rubrica su risk e insurance management a cura di Filippo Bonazzi. All’interno di questa area vengono pubblicate informazioni finalizzate all’aggiornamento tematico aziendale in materia di gestione del rischio e assicurazioni nell’edilizia.

L’attivazione di un cantiere per lavori di costruzione o ristrutturazione di fabbricati comporta una varietà di rischi che possono essere così riclassificati:

  1. danni all’opera oggetto dei lavori durante l’esecuzione dei medesimi;
  2. danni provocati a terzi durante l’esecuzione dei lavori;
  3. infortunio sul lavoro.

In entrambi i casi, per giurisprudenza consolidata, tutti i soggetti che collaborano a vario titolo alla realizzazione dell’opera (committente, impresa esecutrice dei lavori, eventuali subappaltatori) possono essere chiamati a risarcire i danni in solido (cioè ciascuno è tenuto a risarcire l’intera somma con facoltà di rivalersi successivamente verso gli altri corresponsabili).   Si riportano di seguito i riflessi assicurativi relativi ai rischi.

1. DANNI ALL’OPERA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La polizza C.A.R. (Contractor’s all risks) assicura, mediante sezione dedicata, i danni che l’opera subisce per cause endogene (es. caduta di carichi sospesi, incendio, crolli per errori di progettazione) o esogene (es. eventi atmosferici, atti vandalici). 

2. DANNI PROVOCATI A TERZI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La polizza C.A.R. assicura anche, mediante altra sezione di polizza, i danni subiti da terzi in prossimità del cantiere (es. veicoli parcheggiati sulla pubblica via, caduta di carichi al di fuori dell’area di cantiere).

3. INFORTUNIO SUL LAVORO

L’impresa esecutrice dei lavori assicura la responsabilità del datore di lavoro mediante apposita garanzia (RCO) prevista dalla polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO).

La polizza RCT/RCO sottoscritta dall’impresa edile non può essere considerata sostitutiva della C.A.R. dal momento che, per prassi, esclude espressamente i danni provocati alle cose oggetto dei lavori. Al tempo stesso, la garanzia RCT prevista nell’apposita sezione della C.A.R. non può essere considerata sostitutiva della RCT/RCO perché è priva della garanzia RCO.

Il novero degli assicurati nella C.A.R. va esteso a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di cantiere. La polizza C.A.R. copre anche le operazioni di manutenzione, gli errori di progettazione o calcolo nonché la responsabilità civile incrociata tra imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera.

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Per ulteriori approfondimenti: info@sirmitalia.com