Redazione NEC
La direttiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva UE 2022/2464 del 14.12.2022) introduce nuove regole per il reporting di sostenibilità ed estende gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni, a tutte le società quotate sui mercati regolamentati UE, alle grandi società aventi sede legale in Paese extra-UE ma quotate sui mercati UE e, infine, alle imprese controllate europee di società non europee, con eccezione delle microimprese.
L’informativa consiste nella rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance.
In particolare la Direttiva stabilisce l’obbligo per le imprese di comunicare informazioni relative a cinque ambiti di rendicontazione:
1) modello aziendale;
2) politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3) risultato di tali politiche;
4) rischi e gestione del rischio;
5) indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attività dell’impresa
I vantaggi per le imprese dell’informativa di sostenibilità sono:
- Migliorare l’individuazione e la gestione di rischi e opportunità legati alle questioni di sostenibilità;
- Ridurre l’esposizione ai rischi legati alle questioni di sostenibilità lungo la filiera di fornitura;
- Migliorare l’accesso al capitale finanziario [equity o debito];
- Migliorare la reputazione verso gli Stakeholders;
- Migliorare il dialogo e la comunicazione con i portatori di interesse [Stakeholders];
- Ridurre tempi e costi per produrre informazioni ad hoc.
I punti salienti della direttiva, che dovrà essere recepita dall’Italia e gli altri Stati membri entro il 6 Luglio 2024, sono:
- Il principio di Doppia Materialità, imponendo l’obbligo, alle aziende, di riportare non solo come queste impattano sulle persone e sull’ambiente (materialità d’impatto) ma anche come le questioni riguardanti la sostenibilità andranno ad impattare sull’azienda stessa (materialità finanziaria).
- L’introduzione di nuovi requisiti d’informazione su:
- strategia e obiettivi ESG (Environmental Social and Governance),
- ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Management (con focus sulla parità di genere) nelle decisioni che riguardano la sostenibilità, i principali impatti negativi legati all’azienda e alla sua catena di valore.
- Le informazioni riportate dovranno essere qualitative e quantitative, retrospettive e prospettiche (forward looking), e dovranno coprire orizzonti temporali di breve e medio-lungo termine.
- L’estensione dell’obbligo di informativa di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni e le imprese quotate della UE − circa 49 000 imprese pari al 75 % del fatturato di tutte le società di capitali e consentirne l’uso volontario a quelle medie e piccole;
- Il maggior dettaglio delle informazioni sulla sostenibilità che le imprese devono comunicare e renderle pertinenti, confrontabili, attendibili, facilmente accessibili e utilizzabili;
- L’obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni, da parte delle imprese, nell’ambito della relazione di gestione che accompagna il bilancio e che tali elementi siano espressi in un formato digitale leggibile da un dispositivo automatico;
- L’obbligo di una attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da una persona o da un’impresa autorizzata a rilasciare un’attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a norma del diritto nazionale dell’impresa del paese terzo o di uno Stato membro;
- Il riconoscimento esplicito del ruolo degli enti, di terza parte, come ICMQ, operanti nell’attestazione della conformità ai sensi del regolamento UE 765/2008[1] al fine di migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato.
La Direttiva offre, infatti, l’opportunità, alle società interessate dalla CSRD, di servirsi di una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Gli Stati membri sono pertanto invitati ad accreditare gli Organismi di valutazione della conformità quali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, affinché questi ultimi rilascino un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, che dovrà essere pubblicata dalle aziende unitamente alla relazione sulla gestione. Oltre ai revisori contabili e le società di revisione, è, ora, valorizzato anche il ruolo degli Organismi di valutazione della conformità di terza parte indipendente, per consentire agli investitori e ad altri portatori di interessi di accedere a informazioni veritiere e comparabili sulla sostenibilità delle imprese. Il coinvolgimento degli Organismi di Valutazione della Conformità, nel processo di garanzia, aggiunge un ulteriore livello di controllo per garantire fiducia e trasparenza, beneficiando della loro competenza ed esperienza acquisite nella valutazione dei temi ESG e della valutazione della conformità in generale.