Al tramonto la Circolare MinAmbiente 15/07/2005 n. 5205 in favore della norma UNI 11531-1, in attesa del futuro Decreto End of Waste
A cura di: Avv. Enzo Pelosi, Dott. Geol. Alessandro Valmachino e Dott. Stefano Cadamuro
Come si può notare anche con la recentissima nascita del governo Draghi, la transizione ecologica verso l’economia circolare è posta al centro della strategia europea per garantire una crescita sostenibile e compatibile con l’ambiente. La sostenibilità ambientale è infatti uno degli obiettivi primari che devono essere perseguiti dalle azioni politiche, in particolare per quanto riguarda la produzione e la gestione dei rifiuti.
In questo contesto, come indicato nella “gerarchia dei rifiuti”, dopo la prevenzione il recupero di materia costituisce un punto cardine sia per la valenza ambientale che per quella economica, ed è evidente come il riciclaggio dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione ne rappresenti una quota significativa.
Allo stato attuale i riferimenti normativi diretti o indiretti per qualificare il recupero di tali rifiuti, per i quali viene quindi a cessare la qualifica di rifiuto, sono quelli contenuti nel primo comma dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006: il recupero è vincolato al fatto che la sostanza riciclata soddisfi alcuni criteri, fra i quali assume particolare importanza il soddisfacimento dei requisiti tecnici stabiliti per gli utilizzi specifici previsti e il rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti.
La Direttiva europea sui rifiuti demanda poi ad appositi Regolamenti comunitari la definizione di ulteriori “criteri specifici”, i quali tuttavia non risultano essere stati emessi; nelle more, si applica ancora quanto previsto dal Decreto 5 febbraio 1998: le materie prime secondarie per l’edilizia prodotte dal recupero dei rifiuti inerti ed utilizzate come miscele non legate di aggregati riciclati devono possedere caratteristiche conformi all’allegato C della circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, che definisce cinque possibili tipologie di utilizzo:
- corpo dei rilevati;
- sottofondi stradali;
- strati di fondazione;
- recuperi ambientali, riempimenti, colmate;
- strati accessori (es. aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc.).
In tutti i casi è prescritta la caratterizzazione secondo le norme tecniche che specificano le proprietà richieste per la realizzazione di opere di ingegneria civile e la costruzione di strade, punti cardine da anni per la marcatura CE degli aggregati riciclati non legati:
- UNI EN 13242, che fornisce i criteri di classificazione del materiale secondo caratteristiche geometriche, fisiche e chimiche e prescrive un sistema di controllo della produzione;
- UNI EN 13285, che specializza la UNI EN 13242 per le miscele all-in (0/D).
Con la pubblicazione della norma UNI 11531-1 “Criteri per l’impiego dei materiali – terre e miscele di aggregati non legati”, il normatore ha voluto riesaminare i possibili utilizzi dei materiali, pur tuttavia perfezionando al contempo il livello tecnico dei requisiti specifici. Sono così stati definiti due prospetti di classificazione per i requisiti di idoneità delle miscele non legate di aggregati riciclati, in relazione agli utilizzi:
- prospetto 4A: colmate e rinterri, corpo di rilevati e sottofondi;
- prospetto 4B: strati anticapillari, fondazioni, basi.
E proprio l’utilizzo specifico nel rispetto delle norme tecniche dei prodotti è uno dei criteri sulla base dei quali si fonda la cessazione della qualifica di rifiuto, con la naturale conclusione che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni al recupero considerano ormai la norma UNI 11531-1 come nuovo riferimento valido per la fissazione dei criteri End of Waste, in sostituzione della Circolare 5205/2005.
Analogamente, la norma ridefinisce anche i prospetti dei requisiti di idoneità delle miscele non legate di aggregati naturali e artificiali, ma soprattutto identifica i possibili utilizzi specifici delle terre, finora non adeguatamente supportati tecnicamente, suddividendoli fra:
- terre per colmate;
- terre per strati anticapillari;
- terre per corpo di rilevati;
- terre per sottofondi;
- terre per corpo di rilevati ferroviari;
- terre per strati supercompattati;
- terre per strati di sovrastruttura stradale.
Solo il tempo ci dirà se il Decreto (attualmente ancora in cantiere) del neocostituito Ministero della transizione ecologica, che dovrebbe fissare i criteri secondo i quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione cessano di essere qualificati rifiuti, considererà la norma UNI 11531-1 come valido riferimento tecnico. Nel frattempo essa si dove considerare come tale, pur rimanendo in ogni caso prescritta la marcatura CE dei materiali secondo le norme UNI EN 13242 e UNI EN 13285, in quanto la UNI 11531-1 non rappresenta una norma armonizzata utilizzabile per la marcatura.
I Partner di NEC di riferimento per l’area ambientale – Avv. Enzo Pelosi e Dott. Geol. Alessandro Valmachino – sono a disposizione degli eventuali impianti interessati a valutare le nuove opportunità normative mediante una consulenza personalizzata e sito-specifica.