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Di Mauro Conte –

Lo scorso 2 dicembre le Ministre delle Infrastrutture Paola De Micheli e della Funzione Pubblica Fabiana Dadone hanno firmato una circolare finalizzata a chiarire alcune delle previsioni del DL 76/2020 “Semplificazioni” in materia di rigenerazione urbana, tra cui l’articolo 10, accusato dagli addetti ai lavori di costituire un blocco – e non una semplificazione – per gli interventi di riqualificazione delle città.

Il provvedimento, indirizzato agli Enti locali, interviene sulle novità introdotte dal Dl Semplificazioni per agevolare le operazioni di demolizione e ricostruzione, soffermandosi anche sulla questione più spinosa: l’equiparazione agli interventi sui beni vincolati di tutte le operazioni previste nelle «zone omogenee A» (i centri storici) a prescindere da reale valore storico-architettonico degli edifici interessati dai progetti di riqualificazione.

In questi casi il decreto ha previsto l’impossibilità di avviare i cantieri di sostituzione edilizia senza richiedere un permesso di costruire, esattamente come se si trattasse di una nuova costruzione. Al contrario di quanto invece accadrebbe in altre aree urbane meno pregiate (periferie) e su edifici non vincolati , in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione sono equiparati alla ristrutturazione edilizia e dunque richiedono un titolo edilizio meno complesso del permesso di costruire.

Sebbene la previsione sia confermata dalla circolare, si inserisce un principio che dà più spazio alle scelte compiute a livello locale, rappresentate sia da previsioni legislative che da strumenti urbanistici. La circolare dice che viene fatta innanzitutto salva «la validità di eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti» di quelli previsti dal testo unico sui Beni culturali. La circolare conferma anche «la legittimità delle eventuali previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti» dal Dl Semplificazioni.

La circolare inoltre sottolinea la volontà di agevolare gli interventi di demolizione e ricostruzione, ricordando che «la nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”» oggi è «estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche». In questi casi, non serve più il permesso di costruire. L’equiparazione alla semplice ristrutturazione vale anche in caso il volume dell’edificio sia destinato ad aumentare «non solo “per l’adeguamento alla normativa antisismica”, ma anche “per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”».

Altro aspetto chiarito dalla circolare riguarda la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, «deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati nonostante il mancato rispetto delle distanze previste». Anche in questo caso, «la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale».

La circolare Infrastrutture-Funzione pubblica sul Dl Semplificazioni