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a cura di Avv. Enzo Pelosi, fondatore Studio Legale Ambientale Pelosi, e dott. geol. Alessandro Valmachino

*estratto dell’articolo “La nuova gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica”, su Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, in data 27.09.2021, a cura degli stessi autori

La legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 rubricato “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ha introdotto importanti novità in materia di bonifiche e di gestione dei materiali di riporto, in particolare all’articolo 37 recante “Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali”.

Significativa, al riguardo, appare la novella introdotta con riguardo ai materiali di riporto, in vigore dal 31 luglio 2021, modificativa della precedente disposizione (contenuta al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012 n. 2), secondo cui  le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione – che nella precedente versione erano esplicitamente qualificate fonti di contaminazione e come tali suscettibili di essere rimosse o rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento atte a rimuovere i contaminanti oppure essere sottoposte a messa in sicurezza permanente (indicazioni queste che non sono più presenti nel novellato testo in esame, ad oggi in vigore) – sono gestite nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l’ambiente.

Ne deriva, conseguentemente, che i materiali di riporto, a differenza di quanto in precedenza disposto, potranno essere gestiti nell’ambito dei procedimenti di bonifica al pari dei suoli, ad essi equiparati, anche laddove non si riscontrino conformi rispetto ai limiti del test di cessione; pertanto, risulterà possibile, per gli attori coinvolti, applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica, disciplinata dal Titolo V, parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (cfr. artt. 242 e seguenti), per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

La modifica normativa in esame, introdotta dalla legge 108/2021, risulta particolarmente interessante nelle procedure e nei procedimenti di riconversione dei siti industriali, in particolare di quelli dismessi, che si andranno a delineare, proprio in ragione della nuova disposizione normativa riguardante le matrici materiali di riporto.

Se, infatti, finora un evidente ostacolo e limitazione allo sviluppo di interventi di riqualificazione e riconversione di siti industriali era rappresentato dai “costi di bonifica”, di cui una voce di particolare entità è sempre stata rappresentata dagli alti costi di smaltimento dei materiali da riporto presenti in queste aree (laddove non fossero risultati conformi ai limiti del test di cessione, configurabili come “fonti di contaminazione” e di fatto suscettibili di essere rimossi in qualità di rifiuti),  in virtù, invece, della novellata disposizione legislativa si consente una gestione dei materiali di riporto, sebbene non conformi al test di cessione, all’interno delle procedure previste per i procedimenti di bonifica, stante l’equiparazione dei riporti ai suoli, con conseguente possibilità di applicare la procedura dell’analisi di rischio prevista e disciplinata dal Titolo V, parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Alla luce ed in ragione delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 108/2021, appare ragionevole immaginare e prospettare, nella gestione ambientale dei siti industriali da riconvertire, ed in particolare nell’ambito dei relativi procedimenti di bonifica, un ruolo sempre più di rilievo della procedura dell’analisi del rischio sito specifica, che potrebbe consentire (laddove, naturalmente, gli esiti della stessa evidenzino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia inferiore alle concentrazioni soglia di rischio) di non dover più rimuovere ed avviare a smaltimento i materiali di riporto non conformi e comunque garantendo una tutela sia per i fruitori del sito sia per le matrici ambientali.

L’individuazione di questo percorso operativo e normativo, nell’ambito del procedimento di bonifica, ovviamente richiederà un approccio specialistico e multidisciplinare (tecnico-progettuale, geologico e legale), al fine di prendere in considerazione tutti gli aspetti tecnici, progettuali, ambientali e normativi finalizzati alla verifica dei presupposti di applicabilità delle condizioni legittimanti la procedura operativa ed amministrativa di bonifica prescelta.